ACCESSO AGLI ATTI
DESCRIZIONE IN BREVE DEL PROCEDIMENTO : il richiedente, che deve essere portatore di interessi soggettivi giuridicamente rilevanti, presenta domanda e, in caso la richiesta sia fondata, ottiene la visione e l’eventuale estrazione di copia nei tempi stabiliti. L’interesse deve essere concreto, diretto, attuale e collegato al documento al quale è chiesto l’accesso ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO : L. n. 241/1990 e successive modifiche, D.P.R. n. 352/1992, L. n. 69/2009, Regolamento Comunale per l’accesso agli atti amministrativi.
UFFICIO COMPETENTE : Tutti gli uffici in base a materie di competenza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del servizio relativo all’ufficio cui l’istanza è riferita.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO: Procedimento ad istanza di parte.
DOCUMENTI NECESSARI: La modulistica da utilizzare è reperibile presso l’Ufficio Affari Generali o sul sito internet del Comune, i costi da sostenere sono stabiliti dalla Giunta comunale, con apposita delibera.
TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: Ii termine complessivo del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
MODULISTICA DISPONIBILE: Modulo per richiesta di accesso agli atti (formato pdf) disponibile presso gli uffici comunali o sul sito internet istituzionale.
ITER DEL PROCEDIMENTO (DESCRIZIONE DETTAGLIATA):
1) presentazione domanda all’ufficio protocollo indirizzata all’ufficio competente per materia, su carta libera o tramite apposito modulo.
2) l’ufficio competente riceve la richiesta e verifica la completezza della richiesta e la sussistenza del diritto soggettivo posto a fondamento della stessa. In questa fase del procedimento si possono verificare le seguenti condizioni:
a. In caso positivo l’ufficio competente comunica all’interessato nei termini fissati per la conclusione del procedimento la possibilità di prendere visione degli atti dallo stesso detenuti e l’eventuale possibilità di estrarne copia;
b. In caso la domanda o la documentazione allegata sia incompleta, l’ufficio competente provvede a comunicare in forma scritta all’interessato la necessità di integrare la documentazione e i termini di conclusione del procedimento si sospendono fino ad avvenuta integrazione;
c. In caso l’ufficio competente verifichi l’esistenza di contro interessati deve provvedere ad informarli della richiesta di accesso agli atti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e consentire 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni verso la richiesta di accesso agli atti. I termini di conclusione del procedimento si sospendono dalla data di invio della raccomandata sino alla conclusione del decimo giorno dal ricevimento della raccomandata da parte del contro interessato.
3) l’Ufficio competente predispone gli atti per la visura o per l’estrazione di copia e conclude il procedimento con lettera di risposta al richiedente e con la consegna degli atti.
4) nell’ipotesi dell’estrazione di copia, l’ufficio competente introita le somme corrisposte dai cittadini per le riproduzioni.
5) nel caso in cui il diritto soggettivo non sussista, l’ufficio competente provvede a comunicare all’interessato il mancato accoglimento della richiesta. indicando le motivazioni. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso agli atti, nel caso non si riceva alcuna comunicazione da parte dell’ufficio competente, opera l’istituto del silenzio-diniego.
L’esercizio dell’accesso informale o verbale agli atti amministrativi è possibile solo nel caso non siano presenti controinteressati.
Modulistica relativa all'accesso agli atti.