Autentica firme

Data di pubblicazione:
18 Giugno 2019
Autentica firme

AUTENTICA FIRME
AUTENTICA FIRME DESCRIZIONE IN BREVE DEL PROCEDIMENTO: L’autentica di firma consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa identificazione. La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza. La firma può essere autenticata anche da un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale. Le istanze o dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi non devono essere autenticate (unica eccezione: atti presentati per la riscossione di benefici economici da parte di terzi). In questo caso infatti l’autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi:
- apposizione della firma davanti al dipendente addetto; – allegando all’atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità (in questo caso tutta la documentazione può essere inviata anche via fax, raccomandata AR o PEC);
NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.P.R. n. 445/2000 – Legge n. 248/2006 – D.P.R. n. 642/1972
UFFICIO COMPETENTE: Ufficio Amministrativo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ufficiale d'anagrafe.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO: E’ un procedimento ad istanza di parte.
DOCUMENTI NECESSARI: Documento di riconoscimento valido; documentazione da sottoscrivere di fronte all’operatore.
Costo per autentiche di firma: • €16,00 = in caso di applicazione dell’imposta di bollo a cui vanno aggiunti i diritti di segreteria pari a € 0,52=.
• soltanto € 0,26= per diritti di segreteria esclusivamente se il documento è esente per legge dall’imposta di bollo (es. autentica di firma per delega di ritiro di pensione di invalidità).
• esenzione totale, sia dal bollo sia da diritti di segreteria, esclusivamente su documenti relativi a pratiche di adozione.
Per l’autentica di firma requisito necessario è la maggiore età del sottoscrittore. Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore; per gli interdetti la firma deve essere apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina. Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell’identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura “non in grado di firmare”.
TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: 2 giorni.
MODULISTICA: Non è necessario compilare alcun modulo: l’interessato è già in possesso della disponibile documentazione da sottoscrivere di fronte all’operatore (es. certificato di proprietà in caso di vendita veicolo, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rilasciate dall’interessato, ecc.).
ITER DEL PROCEDIMENTO (DESCRIZIONE DETTAGLIATA):
Per autenticare la firma è necessario presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido e con la documentazione da sottoscrivere di fronte all’operatore. L’Ufficio Anagrafe è competente ad eseguire autentiche di sottoscrizioni unicamente in calce a dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ossia dichiarazioni concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
Vi sono tuttavia delle eccezioni al DPR n. 445/2000 che seppure non trattandosi di “istanze o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” rientrano comunque nelle competenze degli sportelli anagrafici:
- autenticazione degli atti previsti dall’art. 14 della Legge 21.03.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazione (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);
- autenticazione della sottoscrizione del consenso scritto da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi e il minore da adottare (art. 31 comma 3 lett. E) L. 4.5.1983 n. 184);
- autenticazione della sottoscrizione di atti per il quale il codice di procedura penale prevede tale formalità (Art. 39 D.Lgs. 28.7.1989 n. 271);
- autentica della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordine professionali (DPR 8 luglio 2005, n. 169);
- autentica della firma degli atti e della dichiarazioni degli atti relativi al passaggio di proprietà di beni mobili registrati (auto, moto, ciclomotori ecc.) In particolare si provvede ad autenticare, sul certificato di proprietà, la firma del venditore che dichiara di vendere il bene mobile all’acquirente indicato nello stesso documento. Tale certificato deve poi essere registrato, da parte dell’acquirente, al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per l’aggiornamento del trasferimento di proprietà;
- sottoscrizione apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990);
- autentica delle sottoscrizioni di quietanze liberatorie (art. 8,comma 3 bis L. 386/90, legge 106 del 12 luglio 2011).
Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a dichiarazioni d’impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe, consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco. In questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio. Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana (ai sensi dell’art. 1 della Legge 482/1999) è l’italiano; pertanto all’eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
Se l’atto deve essere prodotto all’estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale del Comune deve essere poi “legalizzata e apostillata” dal competente ufficio della Prefettura di Varese.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 01 Settembre 2023