RILASCIO CERTIFICATI, COPIE ED ESTRATTI DI STATO CIVILE
DESCRIZIONE IN BREVE DEL PROCEDIMENTO: l’interessato, o chi ne abbia interesse, può ottenere il rilascio di certificati, estratti o copie integrali di nascita, di matrimonio, di morte, previa richiesta all’ufficiale di stato civile presso l’Ufficio Amministrativo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.
UFFICIO COMPETENTE: Ufficio Amministrativo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ufficiale d'anagrafe .
AVVIO DEL PROCEDIMENTO: è’ un procedimento ad istanza di parte.
DOCUMENTI NECESSARI: documento d’identità valido del richiedente. Istanza di richiesta per copia integrale.
TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: il rilascio avviene dopo un giorno per le certificazioni relative agli atti di stato civile inseriti a computer; per gli atti di stato civile relativi ad anni pregressi, i relativi certificati o estratti devono essere prenotati e la consegna avviene, di norma, dopo 5 giorni dalla prenotazione. Anche gli estratti per copia integrale devono essere prenotati e il rilascio avviene, di norma, dopo 5 giorni.
MODULISTICA DISPONIBILE: non è disponibile alcuna modulistica per il presente procedimento: infatti, per la richiesta di certificati, estratti e copie di stato civile è sufficiente presentarsi all’Ufficio Amministrativo (Stato Civile) per presentare l’istanza.
ITER DEL PROCEDIMENTO (DESCRIZIONE DETTAGLIATA): può richiedere il certificato o l’estratto di nascita, di matrimonio, di morte chiunque ne abbia interesse. In tal caso è possibile:
- presentarsi all’Ufficio Amministrativo (Stato Civile) muniti di documento di identità valido;
- inviare richiesta per posta, allegando una busta preaffrancata per la risposta.
Le persone cui gli atti si riferiscono, previa identificazione, possono richiedere i certificati e gli estratti anche su richiesta verbale.
La richiesta fatta da terze persone, invece, va inoltrata per iscritto, con indicazione dei motivi ed allegando fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Il rilascio di estratti contenenti le generalità dei genitori è consentito esclusivamente su istanza dell’interessato o, nel caso di minore, su istanza dei genitori ( art. 3 DPR 02/05/1957 N. 432).
Gli estratti per copie integrali, ai sensi dell’art. 107 del DPR 396/00, come modificato dall’art. 177, terzo comma, del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, possono essere rilasciati solo ai diretti interessati, oppure a soggetti diversi a condizione che venga presentata motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto. I certificati e gli estratti di stato civile sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 110 DPR 396/00) e dall’ applicazione dell’imposta di bollo (legge 405/90) .
I certificati che attestano stati non soggetti a variazione hanno validità illimitata, i restanti hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
Non sono ammesse richieste via fax da parte dei privati.