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A chi intende regolarizzare la propria Unione Civile
Con l’introduzione della legge 20 maggio 2016, viene introdotta l’unione civile, costituibile tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile
MATRIMONIO – UNIONE CIVILE – CONVIVENZA DI FATTO – FAMIGLIA ANAGRAFICA
CHI PUÒ CONTRARRE MATRIMONIO
Un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.
Sono condizioni impeditive:
Il procedimento si compone di tre fasi:
Dovrà essere compilato il modulo pubblicato in fondo alla pagina che, previo contatto con l’Ufficio (0332456344) andrà consegnato, unitamente ai documenti di identità delle parti, presso l’Ufficio di Stato Civile oppure inviato:
-Via e-mail all’indirizzo: infoazzate@comune.azzate.va.it
-Con PEC all’indirizzo: comunediazzate@postemailcertificata.it
Le parti si presentano all’Ufficio dello Stato Civile di un Comune di loro scelta la richiesta di costituzione della loro unione dichiarando i propri dati anagrafici, la residenza, l’inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all’unione e allegando i documenti di riconoscimento. Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di Unione Civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati).
FASE 2
Nel giorno fissato le parti sottoscriveranno davanti all’ufficiale di stato civile un verbale nel si impegnano a presentarsi nuovamente davanti allo stesso, dopo un periodo di almeno 15 giorni necessario per le verifiche delle dichiarazioni rese, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione (il vero e proprio atto di unione).
FASE 3
La dichiarazione costitutiva dell’unione deve essere resa nel giorno concordato davanti all’ufficiale di stato civile del comune presso il quale è stata presentata la richiesta, alla presenza di due testimoni. La data di quest’ultimo atto deve essere già indicata nel precedente e la mancata presentazione anche solo di una delle parti equivale a rinuncia.Nel caso una delle parti sia impossibilitata per motivi gravi e comprovabili a presentarsi in comune, sarà l’ufficiale di stato civile a trasferirsi con due testimoni nel luogo in cui si trova la parte impedita, che deve trovarsi comunque all’interno del territorio comunale. Nel caso di imminente pericolo di vita una delle parti la dichiarazione costitutiva può essere ricevuta dall’ufficio di stato civile anche per la preventiva richiesta, qualora le parti giurino che vi sono i presupposti di legge per la costituzione dell’unione e non vi sono cause impeditive.
Per poter costituire un unione civile, è necessario che entrambe le parti rispondano a questi requisiti:
LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Gli sposi contattano l’Ufficio Stato Civile richiedendo che lo stesso provveda a reperire i documenti necessari alla richiesta di pubblicazioni e fissando l’appuntamento per lo svolgimento del processo verbale.
Gli sposi devono presentare i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la situazione:
Se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune occorre presentare 1 marca da bollo da € 16.00, 2 marche da bollo da € 16.00 se uno degli sposi è residente in altro Comune.
Una volta avvenuto il processo verbale per la richiesta di pubblicazioni, devono trascorrere 12 giorni, dopo i quali verrà emesso il certificato di avvenute pubblicazioni.
Da quel momento, gli sposi hanno 180 giorni per celebrare il matrimonio. Trascorso tale periodo le pubblicazioni cessano di avere effetto ed occorre procedere a nuove.
Regolarizzazione Unione Civile
30 giorni lavorativi
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio Amministrativo (Anagrafe e Stato civile).
I tempi ordinari di gestione del procedimento di costituzione della Unione civile sono di 30 giorni lavorativi a partire dalla dichiarazione di volontà degli interessati ricevuta dall’Ufficiale dello Stato Civile, salvo diverso accordo con le parti.
PER I CITTADINI STRANIERI
Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:
Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere le suddette condizioni.
Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia, in regola con le condizioni di soggiorno, dovranno richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di e devono presentare il nulla-osta, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese (solitamente è sufficiente rivolgersi al consolato straniero in Italia, a volte può essere necessario rivolgersi ad autorità straniere nello stato di origine dello/a sposo/a).
Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.
Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia.
Per questi due Paesi sono previsti accordi particolari che potranno meglio essere illustrati allo sportello dello stato civile.
Se i cittadini stranieri non hanno la residenza in Italia, l’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.
Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso, non sono tenuti a produrre il nulla-osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.
LA CELEBRAZIONE
Gli sposi che celebrano il matrimonio con rito religioso (che sia “in chiesa” o acattolico) con effetti civili non devono trasmettere nulla al Comune: penserà il parroco o il ministro di altro culto a far pervenire quanto necessario per dare al matrimonio gli effetti civili.
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l’Ufficiale di Stato Civile una data, individuando eventualmente un celebrante tra quelli delegati o richiedendo che una persona non in conflitto d’interessi celebri, previa delega del Sindaco.
Gli sposi devono avere la presenza di due testimoni (possono essere anche parenti).
Il DIVORZIO
Sotto questa generica definizione vengono ricompresi diversi atti che determinano la fine del matrimonio: lo scioglimento, se si tratta di matrimonio civile; la cessazione degli effetti civili, se si tratta di matrimonio religioso; l’annullamento o la dichiarazione di nullità in altri casi specifici.
Il divorzio si ottiene con quattro modalità diverse, che dipendono sia dal tipo di matrimonio che dalle caratteristiche e dalla volontà degli sposi:
UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
CHI PUÒ COSTITUIRE UN’UNIONE CIVILE
Due persone maggiorenni dello stesso sesso.
L'unione civile non può essere costituita, oltre al difetto di età, in presenza delle seguenti cause impeditive:
La costituzione di un'unione in presenza di uno degli impedimenti succitati comporta la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal Pubblico Ministero o da chiunque abbia interesse legittimo e attuale (che goda cioè di tutela giudiziale). Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge ecc., come elencati dai commi da 6 a 8 dell'art. 1 Legge 76/2016.
COME SI COSTITUISCE UN’UNIONE CIVILE
FASE PRELIMINARE
Al fine di costituire un'unione civile, gli interessati - maggiorenni e dello stesso sesso -fannorichiestacongiuntadinnanziall'UfficialedelloStatoCiviledelComunediloroscelta.
La richiesta deve contenere: le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), la cittadinanza e il luogo di residenza e deve comprendere anche la dichiarazione di assenza delle cause impeditive suddette.
La persona non avente cittadinanza italianache volesse porre in essere in Italia la costituzione di un'unione civile deve produrre una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, in conformità all'art. 116 del CC, dalla quale risulti che in riferimento alle leggi cui è sottoposto, può costituire tale tipo di vincolo.
Una volta ricevuta la richiesta l'Ufficiale dello Stato Civile effettua una preliminare indagine (verifica maggiore età e identità di sesso) e predispone il processo verbale che viene sottoscritto insieme alle parti, le quali sono invitate a comparire, in una data indicata dagli interessati (comunque successiva a 15 gg dopo la richiesta presentata), per rendere la dichiarazione di costituzione dell'unione.
In caso di infermità o comprovato impedimento di una delle parti, che importi l'impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la richiesta direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.
Nell'arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell'unione civile l'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese, acquisendo d'ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative; nel caso riscontrasse irregolarità nelle dichiarazioni invita le parti a correggerle ovvero, nel caso riscontrasse la sussistenza di cause impeditive o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.
COSTITUZIONE
Nel giorno indicato nell'invito, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti dichiarano, congiuntamente e personalmente, alla presenza di due testimoni da loro scelti, la volontà di costituire un'unione civile.
Contemporaneamente le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile, fra cui la possibilità di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e di assumere un cognome comune (scegliendolo tra i loro cognomi o anteponendo o posponendo al cognome comune il proprio cognome, se diverso). Tale facoltà non incide del nome-cognome anagrafico, costituendo esclusivamente un “cognome d’uso”.
Come per la fase preliminare, in caso di comprovato impedimento che importi l'impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.
La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito, equivale a rinuncia; di tale mancanza l'ufficiale dello stato civile redigerà apposito verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti.
I verbali così formati (dichiarazione di costituzione dell'unione civile ed eventualmente verbale di mancata comparizione) verranno iscritti nell’apposito Registro di Stato Civile.
L'Ufficiale dello Stato Civile invierà copia conforme all'originale del processo verbale di costituzione dell'unione civile al Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita di ambo le parti, per la relativa annotazione.
L'unione sarà attestata da apposito certificato, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.
Inoltre nei documenti di riconoscimento potrà essere riportato lo stato civile "unito/a civilmente".
COME SI PROCEDE ALLO SCIOGLIMENTO DI UN’UNIONE CIVILE
L’unione civile si scioglie per:
CONVIVENZA DI FATTO
COSA È UNA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni:
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti numerosi diritti, tra i quali:
CHI PUÒ COSTITUIRE UNA CONVIVENZA DI FATTO
Due persone maggiorenni (di sesso diverso o dello stesso sesso) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che soddisfino i seguenti requisiti:
COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO
L'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, direttamente all’Ufficio Anagrafe, muniti di un documento di identità.
Coloro che intendano trasferirsi da un altro Comune, o - se già residenti - intendano variare indirizzo all’interno del territorio comunale, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.
COME CESSARE UNA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto può estinguersi per:
La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:
Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
CERTIFICAZIONE
L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto, richiedibile all’Ufficio Anagrafe nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato deve essere trasmesso dal professionista al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC con firma digitale e sarà conservato agli atti.
Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:
La legge dispone che sia l'accordo di risoluzione che il recesso unilaterale debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio o dall'avvocato.
Resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari.
FAMIGLIA ANAGRAFICA
COSA È LA FAMIGLIA ANAGRAFICA
La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223). La composizione del nucleo familiare risulta dal certificato di stato di famiglia.
La coabitazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare l'appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni in cui i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia differenti (es. badante/famiglia della persona assistita; studenti coabitanti fuorisede).
La famiglia anagrafica risulta importante per numerosi adempimenti con enti pubblici o ai fini fiscali, e risulta nel certificato “stato di famiglia” e autocertificabile nei confronti degli enti pubblici.
COME SI COSTITUISCE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA
La famiglia anagrafica si costituisce per trasferimento, presso la stessa dimora, di una o più persone (la famiglia anagrafica può essere costituita anche di una sola persona), legate dai vincoli di cui sopra.
La famiglia può vedere variazioni successive, attraverso le variazioni anagrafiche, compresa l’aggregazione di intere famiglie, la scissione delle stesse o la variazione di indirizzo di un intero nucleo familiare.
QUANDO VIENE ELIMINATA DALL’ANAGRAFE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA
Una famiglia può essere eliminata dall’Anagrafe di un Comune per trasferimento dei suoi componenti in altro Comune o all’estero, per decesso dei suoi componenti, per cancellazione dall’Anagrafe dei suoi componenti, per aggregazione della stessa ad altra famiglia.
CHI PUÒ COSTITUIRE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA
Vedasi la scheda informativa “Variazioni anagrafiche” per i requisiti necessari all’iscrizione anagrafica
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 08/10/2024