Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Data di pubblicazione: 30/03/2016

Data di ultimo aggiornamento: 01/03/2024

A)  Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico con riferimento a:
- titolarità di imprese,
- partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela
- compensi cui dà diritto la carica
=  SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 500 A 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione  e pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministrazione o degli organismi interessati.

B) Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle  società con riferimento a:
- ragione sociale,
- misura della partecipazione della PA , durata dell’impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della PA,
- numero dei rappresentanti della PA negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi;
- incarichi di amministrazione dell’ente e relativo trattamento economico complessivo.
= SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  DA 500 A 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.

C) Mancata comunicazione da parte degli amminsitratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità  di risultato percepite:

= SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari.

Normativa

Ai sensi  dell’art. 47 del D.Lg.vo 33/2013 si riportano le sanzioni per mancata comunicazione dei dati  di cui all’art. 14.

 

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