Accesso civico

Data di pubblicazione: 26/03/2018

Data di ultimo aggiornamento: 29/05/2024

L’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (disciplinato dall’art. 5 D.Lg.vo n. 33/2013). La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al responsabile per la trasparenza, che ha l’obbligo di provvedere entro 30 giorni.

Il Referente per l’accesso civico è  il dipendente apicale dell’ufficio Affari Generali:  sig.ra  Baiocco Paola
Per informazioni potete contattare – Ufficio Affari Generali – tel. 0332.456311 / e-mail: infoazzate@comune.azzate.va.it
La richiesta può essere trasmessa attravero uno specifico modulo e presentata

  •  tramite posta elettronica  certificata all’indirizzo PEC: comunediazzate@postemailcertificata.it
  •  tramite semplice posta elettronica all’indirizzo:  infoazzate@comune.azzate.va.it
  •  tramite posta ordinaria all’indirizzo:  Via Castellani n. 1  – 21022  Azzate
  •  con consegna diretta all’ufficio protocollo del comune.

Modulo per la richiesta di accesso civico:  
 
POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA – Individuazione del soggetto competente: si rende noto che,  con deliberazione di Giunta Comunale è stato individuato nella  persona del Segretario Comunale pro tempore, la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2 comma 9 bis della Legge 241/1990, come novellato dal D.L. n. 5 del 9 Febbraio 2012 – convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 , Legge 4 Aprile 2012 n. 35 -, nonchè dall’art. 13 c. 1 del D.L. n. 83 del 22 Giugno 2012 convertito nella Legge 7 Agosto 2012 n. 134.

Normativa

Linee guida Anac FOIA (determinazione n. 1309/2016.   (accesso agli atti, civico e generalizzato)
Regolamento comunale approvato con delibera consialiare n.  34/2017.
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
Art. 5 Accesso civico    
1.  L’obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere
i  medesimi,  nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso  civico  non  e’  sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e’ gratuita e  va  presentata
al  responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3.   L’amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione  o  del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al
richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo   l’avvenuta   pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l’informazione o il dato
richiesti  risultano  già  pubblicati  nel rispetto  della  normativa  vigente,  l’amministrazione   indica   al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all’articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell’obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico  e’  disciplinata  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104, così come modificato dal presente decreto.
6.  La  richiesta  di  accesso  civico  comporta,  da   parte   del Responsabile della trasparenza,  l’obbligo  di  segnalazione  di  cui all’articolo 43, comma 5.

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