Accesso civico
Data di ultimo aggiornamento: 08/10/2024
L’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (disciplinato dall’art. 5 D.Lg.vo n. 33/2013). La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al responsabile per la trasparenza, che ha l’obbligo di provvedere entro 30 giorni.
Il Referente per l’accesso civico è il dipendente apicale dell’ufficio Affari Generali: sig.ra Baiocco Paola
Per informazioni potete contattare – Ufficio Affari Generali – tel. 0332.456311 / e-mail: infoazzate@comune.azzate.va.it
La richiesta può essere trasmessa attravero uno specifico modulo e presentata
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: comunediazzate@postemailcertificata.it
- tramite semplice posta elettronica all’indirizzo: infoazzate@comune.azzate.va.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Via Castellani n. 1 – 21022 Azzate
- con consegna diretta all’ufficio protocollo del comune.
Modulo per la richiesta di accesso civico:
POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA – Individuazione del soggetto competente: si rende noto che, con deliberazione di Giunta Comunale è stato individuato nella persona del Segretario Comunale pro tempore, la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2 comma 9 bis della Legge 241/1990, come novellato dal D.L. n. 5 del 9 Febbraio 2012 – convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 , Legge 4 Aprile 2012 n. 35 -, nonchè dall’art. 13 c. 1 del D.L. n. 83 del 22 Giugno 2012 convertito nella Legge 7 Agosto 2012 n. 134.
Normativa
Linee guida Anac FOIA (determinazione n. 1309/2016. (accesso agli atti, civico e generalizzato)
Regolamento comunale approvato con delibera consialiare n. 34/2017.
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
Art. 5 Accesso civico
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere
i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non e’ sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e’ gratuita e va presentata
al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al
richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato
richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico e’ disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.